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Imposte da applicare in caso di compravendita
Immobili non censiti
Nelle altre ipotesi
L'imposta di registro si paga con aliquota del 3% in luogo del 7%.
Le imposte ipotecarie e catastali si pagano ognuna in misura fissa di € 168,00. I VANTAGGI DELLA PRIMA CASA
(*) 20% se si acquista da una immobiliare in vendita Requisiti per i beneficiI requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono: 1. L'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v. G.U. n. 218 del 27.08.69) 2. L'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel comune in cui svolge la propria attività; se l'acquirente è stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro, l'immobile deve essere situato nel comune dove ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di "prima casa" posseduta sul territorio italiano. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa". Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare: 1. Di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; 2. Di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa; 3. Di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda. Acquisto di pertinenza della prima casa
Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 cantina o soffitta C/6 garage o box auto C/7 tettoia o posto auto Decadenza dell'agevolazione
La decadenza dell'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa. Cause: l'acquirente decade dai benefici quando: 1. Le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false; 2. Non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto; 3. Vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di una altro immobile da adibire a propria abitazione principale. [*]L'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v. G.U. n. 218 del 27.08.69) Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
La normativa vigente prevede un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la "prima casa" ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente "prima casa". Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficiario "prima casa", ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto ad IVA anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") – ma non prima dell'entrata in vigore della Legge 168/82 – se l'acquirente era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”. Il credito d'imposta può essere utilizzato: 1. In diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; 2. In diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; 3. In diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al nuovo acquisto; 4. In compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602). I moltiplicatori restano invariati ai fini della determinazione dell'imponibile ICI(laddove sia dovuta). Fonte: Ministero delle Finanze – Ufficio per l'informazione del contribuente |
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